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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 29 luglio 2008 , n. 146
Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.
NOTA BENE : IL testo è pubblicato integralmente solo per i titoli III e IV
TITOLO III
Sicurezza della navigazione da diporto
Capo I
Norme di sicurezza per la navigazione da diporto
Sezione I
Norme di sicurezza per imbarcazioni e natanti da diporto
Art. 48.
Finalita' e campo di applicazione
1. La presente sezione stabilisce le condizioni per il rilascio del
certificato di sicurezza ed individua i mezzi di salvataggio nonche'
le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo
delle unita' da diporto di cui al comma 2 in relazione alla
navigazione effettivamente svolta. E' responsabilita' del comandante
dotare l'unita' degli ulteriori mezzi e delle attrezzature di
sicurezza e marinaresche necessarie in relazione alle condizioni
meteo-marine e alla distanza da porti sicuri per la navigazione che
intende intraprendere.
2. La disciplina della presente sezione si applica alla navigazione
intrapresa nelle acque marittime ed interne dalle unita' da diporto
di seguito indicate:
a) unita' con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e i 24 metri,
munite di marcatura CE;
b) imbarcazioni e natanti privi di marcatura CE.
3. Per i natanti da diporto, le disposizioni della presente sezione
si applicano limitatamente a quanto stabilito per i mezzi di
salvataggio e le dotazioni di sicurezza, per il numero delle persone
trasportabili, per il motore ausiliario, nonche' per l'identificativo
di cui all'articolo 49.
TITOLO III
Sicurezza della navigazione da diporto
Capo I
Norme di sicurezza per la navigazione da diporto
Sezione I
Norme di sicurezza per imbarcazioni e natanti da diporto
Art. 49.
Identificativo SAR per i natanti da diporto
1. Il proprietario ha facolta' di contraddistinguere il natante da
diporto con un numero identificativo preceduto dalla sigla "ITA",
assegnato, su domanda, dal Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto - Guardia costiera.
2. L'acquirente di un natante da diporto con numero identificativo
gia' assegnato segnala al Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto - Guardia costiera le proprie generalita' e le
eventuali variazioni delle caratteristiche dello scafo e del motore
dell'unita'.
3. Il numero assegnato di cui al comma 1 identifica il natante da
diporto ai soli fini della ricerca e del soccorso in mare e non
determina alcuna certificazione della proprieta'.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti disciplina,
secondo criteri di semplificazione, le caratteristiche, le modalita'
di richiesta e di assegnazione, la gestione informatizzata dei numeri
identificativi dei natanti da diporto, nonche' le comunicazioni di
cui al comma 2.
TITOLO III
Sicurezza della navigazione da diporto
Capo I
Norme di sicurezza per la navigazione da diporto
Sezione I
Norme di sicurezza per imbarcazioni e natanti da diporto
Art. 50.
Certificato di sicurezza
1. Il certificato di sicurezza, conforme all'allegato IV al
presente regolamento, e' il documento che attesta la rispondenza
dell'unita' da diporto alle disposizioni della presente sezione.
2. Il certificato di sicurezza e' rilasciato dall'ufficio di
iscrizione dell'unita', all'atto della prima iscrizione nel registro
delle imbarcazioni da diporto:
a) per le unita' di cui all'articolo 48, comma 2, lettera a), del
presente regolamento, sulla base della documentazione tecnica
prevista, ai fini dell'iscrizione, dagli articoli 19 e 20 del codice;
b) per le unita' di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), del
presente regolamento, sulla base di una attestazione di idoneita'
rilasciata, per i fini e con le modalita' indicate all'articolo 57
del presente regolamento, da un organismo tecnico notificato ai sensi
dell'articolo 10 del codice ovvero affidato ai sensi del decreto
legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, scelto
dal proprietario dell'unita' o dal suo legale rappresentante.
3. Per le unita' usate di cui all'articolo 48, comma 2, lettera a),
del presente regolamento, il certificato di sicurezza e' rilasciato
sulla base della documentazione tecnica richiesta per l'iscrizione
nei registri ed in tal caso il certificato di sicurezza ha validita'
limitata al periodo residuo rispetto a quello indicato
all'articolo 51 del presente regolamento. Per le unita' usate di cui
all'articolo 48, comma 2, lettera b), del presente regolamento,
provenienti da Paesi dell'Unione europea, la documentazione tecnica
e' valida solo se equivalente a quella nazionale.
4. Gli estremi del certificato di sicurezza sono annotati sulla
licenza di navigazione dell'unita'.
5. Il certificato di sicurezza si rinnova di diritto ogni cinque
anni, a seguito di rilascio di un'attestazione di idoneita' da parte
di un organismo tecnico affidato ai sensi del decreto legislativo
3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, ovvero di un
organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 del codice,
scelto dal proprietario dell'unita' o dal suo legale rappresentante.
Detti organismi provvedono alla visita per il rinnovo osservando le
formalita' di cui all'articolo 57, commi 3 e 4, del presente
regolamento.
6. Alla convalida del certificato di sicurezza provvede, dandone
notizia all'ufficio di iscrizione dell'unita', l'autorita' marittima
o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti del luogo in cui si trova l'unita', sulla base di una
attestazione di idoneita' rilasciata, ai fini e con le modalita' di
cui all'articolo 57, del presente regolamento, da uno degli organismi
tecnici di cui al comma 5. Per le unita' che si trovano in un porto
estero, alla convalida del certificato di sicurezza provvede
l'autorita' consolare con le modalita' indicate nella presente
sezione.
Note all'art. 50:
- L'art. 19 del Dlgs n. 171 del 2005 e' il seguente:
"Art. 19 (Iscrizione nei registri delle imbarcazioni da
diporto). - 1. Per ottenere l'iscrizione nei registri delle
imbarcazioni da diporto il proprietario deve presentare
all'autorita' competente il titolo di proprieta', la
dichiarazione di conformita' CE rilasciata dal costruttore
o da un suo mandatario stabilito nel territorio
comunitario, conforme a quanto previsto dall'allegato VIII,
unitamente all'attestazione CE del tipo, ove prevista,
nonche' la dichiarazione di potenza del motore o dei motori
entrobordo installati a bordo.
2. Per le unita' provenienti da uno Stato membro,
dell'Unione europea munite di marcatura CE, ai documenti
indicati al comma 1 e' aggiunto il certificato di
cancellazione dal registro ove l'unita' era iscritta che,
se riportante i dati tecnici, sostituisce la documentazione
tecnica di cui al comma 1. Qualora la legislazione del
Paese di provenienza dell'unita' da diporto non preveda
l'iscrizione nei registri, il certificato di cancellazione
e' sostituito da apposita dichiarazione del proprietario
dell'unita' o del suo legale rappresentante. Per le unita'
provenienti da uno Stato membro non munite di marcatura CE
la documentazione tecnica di cui al comma 1 e' sostituita
da una attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo
tecnico notificato ai sensi dell'art. 10, ovvero
autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998,
n. 314, e successive modificazioni.
3. Qualora il proprietario di un'imbarcazione da
diporto iscritta in uno dei registri pubblici di uno Stato
membro chieda l'iscrizione nei registri nazionali, in luogo
del titolo di proprieta' e' sufficiente presentare il
certificato di cancellazione dal registro comunitario dal
quale risultino le generalita' del proprietario stesso e
gli elementi di individuazione dell'unita'.
4. Per l'iscrizione di unita' da diporto provenienti da
Paesi terzi costruite, immesse in commercio o messe in
servizio in uno degli Stati membri dell'area economica
europea (AEE) prima del 16 giugno 1998, la documentazione
tecnica e' sostituita da un'attestazione di idoneita'
rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi
dell'art. 10, ovvero autorizzato ai sensi del decreto
legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive
modificazioni.".
- L'art. 20 del Dlgs n. 171 del 2005 e' il seguente:
"Art. 20 (Iscrizione provvisoria di imbarcazioni da
diporto). - 1. Il proprietario di un'imbarcazione da
diporto puo' chiedere l'assegnazione del numero di
immatricolazione, ove si tratti di prima immissione in
servizio, presentando domanda ad uno degli uffici detentori
dei registri. Alla domanda e' allegata:
a) copia della fattura attestante l'assolvimento dei
pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali
adempimenti doganali e contenente le generalita',
l'indirizzo e il codice fiscale dell'interessato, nonche'
la descrizione tecnica dell'unita' stessa;
b) dichiarazione di conformita' CE unitamente a copia
dell'attestazione CE del tipo, ove prevista;
c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori
entrobordo installati a bordo;
d) dichiarazione di assunzione di responsabilita' da
parte dell'intestatario della fattura per tutti gli eventi
derivanti dall'esercizio dell'imbarcazione fino alla data
di presentazione del titolo di proprieta' di cui al
comma 2.
2. L'assegnazione del numero di immatricolazione
determina l'iscrizione dell'unita' condizionata alla
successiva presentazione del titolo di proprieta', da
effettuare a cura dell'intestatario della fattura entro e
non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazione stessa.
Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati la licenza
provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza.
3. Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di
immatricolazione senza che sia stato presentato il titolo
di proprieta', l'iscrizione si ha per non avvenuta, la
licenza provvisoria e il certificato di sicurezza sono
restituiti all'ufficio che li ha rilasciati e il
proprietario dell'unita' deve presentare domanda di
iscrizione ai sensi dell'art. 19.".
- Per l'art. 10 del codice ed il decreto legislativo
3 agosto 1998, n. 314, si veda nelle note all'art. 5.
TITOLO III
Sicurezza della navigazione da diporto
Capo I
Norme di sicurezza per la navigazione da diporto
Sezione I
Norme di sicurezza per imbarcazioni e natanti da diporto
Art. 51.
Validita' del certificato di sicurezza
1. Il certificato di sicurezza delle unita' da diporto, in caso di
primo rilascio, ha le seguenti validita':
a) otto anni dall'immatricolazione per le unita' appartenenti
alle categorie di progettazione A e B e per le unita' di cui
all'articolo 22, comma 3, lettera a), n. 1), del codice;
b) dieci anni dall'immatricolazione per le unita' appartenenti
alle categorie di progettazione C e D e per le unita' di cui
all'articolo 22, comma 3, lettera a), n. 2), del codice.
2. In caso di rinnovo, la validita' del certificato di sicurezza
decorre dalla data di rilascio dell'attestazione di idoneita'.
3. Nel caso in cui l'unita' abbia subito gravi avarie o siano state
apportate innovazioni o abbia subito mutamenti alle caratteristiche
tecniche di costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza
e' sottoposto a convalida con le procedure di cui all'articolo 50,
comma 6, del presente regolamento. Qualora le innovazioni apportate
all'apparato di propulsione o alle altre caratteristiche tecniche
dell'unita' siano tali da far venire meno i requisiti essenziali in
base ai quali e' stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo
stesso perde di validita' e il proprietario ne richiede il nuovo
rilascio, unitamente alla nuova licenza di navigazione.
4. Per le unita' da diporto di cui all'articolo 48, comma 2,
lettera b), del presente regolamento, il certificato di sicurezza
puo' avere una validita' inferiore rispetto a quella indicata al
comma 1, del presente articolo, in conformita' a quanto prescritto
dall'organismo tecnico.
5. L'autorita' marittima o della navigazione interna, qualora
ritenga che siano venute meno le condizioni che hanno consentito il
rilascio del certificato di sicurezza, dispone che l'unita' sia
sottoposta alla procedura di convalida di cui all'articolo 50,
comma 6, del presente regolamento.
Nota all'art. 51:
- Il comma 3 dell'art. 22 del Dlgs n. 171 del 2005 e'
il seguente:
"3. Le imbaracazioni da diporto possono essere
abilitate ai seguenti tipi di navigazione:
a) imbarcazioni senza marcatura CE:
"1) senza alcun limite nelle acque marittime ed
interne;".
"2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque
marittime e senza alcun limite nelle acque interne;
b) imbarcazioni con marcatura CE:
1) senza alcun limite, per la categoria di
progettazione A di cui all'allegato II;
2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza
significativa fino a quattro metri, mare agitato, per la
categoria di progettazione B di cui all'allegato II;
3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza
significativa fino a due metri, mare molto mosso, per la
categoria di progettazione C di cui all'allegato II;
4) per la navigazione in acque protette, con vento
fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a
0,3 metri, per la categoria di progettazione D di cui
all'allegato II.".
TITOLO III
Sicurezza della navigazione da diporto
Capo I
Norme di sicurezza per la navigazione da diporto
Sezione I
Norme di sicurezza per imbarcazioni e natanti da diporto
Art. 52.
Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio del certificato di
sicurezza
1. Il proprietario mantiene l'unita' in buone condizioni di uso e
provvede alla sua manutenzione per quanto attiene allo scafo,
all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro
gli incendi, nonche' alla sostituzione delle apparecchiature, dei
mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino
deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza.
TITOLO III
Sicurezza della navigazione da diporto
Capo I
Norme di sicurezza per la navigazione da diporto
Sezione I
Norme di sicurezza per imbarcazioni e natanti da diporto
Art. 53.
Requisiti e caratteristiche tecniche dei mezzi di salvataggio e delle
dotazioni di sicurezza
1. I mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni
di sicurezza delle unita' da diporto sono conformi ai requisiti
tecnici stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, nonche' dall'Unione europea o previsti da convenzioni
internazionali.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' in ogni
momento verificare presso il costruttore, il rivenditore o
l'importatore, secondo i tempi e i modi ritenuti piu' idonei, che i
mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza commercializzati in
Italia siano efficienti e conformi alle predette prescrizioni
ministeriali.
TITOLO III
Sicurezza della navigazione da diporto
Capo I
Norme di sicurezza per la navigazione da diporto
Sezione I
Norme di sicurezza per imbarcazioni e natanti da diporto
Art. 54.
Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza
1. Le unita' da diporto devono avere a bordo i mezzi di salvataggio
individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza minimi indicati
nell'allegato V in relazione alla navigazione effettivamente svolta.
I mezzi di salvataggio individuali e collettivi devono essere
sufficienti per il numero delle persone presenti a bordo, compreso
l'equipaggio.
2. Dal 1° gennaio 2009 gli apparecchi galleggianti indicati
nell'Allegato V sono sostituiti con zattere di salvataggio
autogonfiabili, i cui requisiti tecnici saranno determinati dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. I conduttori di tavole a vela, acquascooter e unita' similari,
nonche' le persone trasportate, indossano permanentemente un mezzo di
salvataggio individuale, indipendentemente dalla distanza dalla costa
in cui la navigazione si svolge.
4. I mezzi di salvataggio sono sistemati in modo che non sussistano
impedimenti al libero galleggiamento nella manovra di messa a mare e
sono dotati di adeguate ritenute per un rapido distacco dall'unita'
durante la navigazione.
TITOLO III
Sicurezza della navigazione da diporto
Capo I
Norme di sicurezza per la navigazione da diporto
Sezione I
Norme di sicurezza per imbarcazioni e natanti da diporto
Art. 55.
Navigazione occasionale e di prova
1. La capitaneria di porto o l'ufficio circondariale marittimo o
l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti competente autorizza le unita' da diporto, munite di
certificazione scaduta nella validita', ad effettuare la navigazione
di trasferimento per un singolo viaggio. Nell'autorizzazione sono
indicate le prescrizioni particolari in relazione alla durata del
viaggio, alle condizioni meteomarine, alla sicurezza della
navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo.
2. La capitaneria di porto o l'ufficio circondariale marittimo o
l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti competente autorizza prove di navigazione con unita' da
diporto di nuova costruzione o che abbiano subito lavori di
riparazione o di trasformazione presso cantieri navali o officine
meccaniche non provviste dell'autorizzazione alla navigazione
temporanea di cui all'articolo 31 del codice. Nell'autorizzazione
sono indicate le prescrizioni particolari in relazione alla durata e
al percorso della prova, alle condizioni meteomarine, alla sicurezza
della navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo.
Nota all'art. 55:
- L'art. 31 del Dlgs n. 171 del 2005 e' il seguente:
"Art. 31 (Navigazione temporanea). - 1. Per navigazione
temporanea si intende quella effettuata alla scopo di:
a) verificare l'efficienza degli scafi o dei motori;
b) presentare imbarcazioni o navi da diporto al
pubblico o ai singoli interessati all'acquisto;
c) trasferire imbarcazioni o navi da diporto da un
luogo all'altro anche per la partecipazione a saloni
nautici internazionali.
2. Il capo del circondario marittimo o il capo
dell'ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti
terrestri e per i sistemi informativi e statistici del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o, per le
navi da diporto, il capo del compartimento marittimo, nella
cui giurisdizione l'impresa ha sede principale o
secondaria, rilasciano ai cantieri navali, ai costruttori
di motori marini e alle aziende di vendita le
autorizzazioni alla navigazione temporanea per le unita' da
diporto, non abilitate e non munite dei prescritti
documenti ovvero abilitate e provviste di documenti di
bordo ed a loro affidate in conto vendita o per riparazioni
ed assistenza.
3. La navigazione temporanea e' effettuata sotto la
responsabilita' del titolare dell'autorizzazione.
4. L'atto di autorizzazione vale come documento di
bordo ed abilita alla navigazione nei limiti consentiti
dalle caratteristiche di costruzione dell'unita' da
diporto.
5. L'unita' da diporto che fruisce di tale
autorizzazione deve essere comandata dal titolare o da
persona che abbia un contratto di lavoro con il soggetto
intestatario dell'autorizzazione medesima abilitati, se
richiesto, al comando di quella unita'.
6. Le unita' che effettuano la navigazione temporanea
debbono essere munite delle dotazioni di sicurezza
necessarie per il tipo di navigazione effettuata e per
garantire la sicurezza delle persone presenti a bordo,
sotto la responsabilita' del soggetto intestatario
dell'autorizzazione.".
TITOLO III
Sicurezza della navigazione da diporto
Capo I
Norme di sicurezza per la navigazione da diporto
Sezione I
Norme di sicurezza per imbarcazioni e natanti da diporto
Art. 56.
Navigazione con battelli al servizio delle unita' da diporto
1. I battelli di servizio, compresi gli acquascooter, rientranti
nella categoria dei natanti e individuati con la sigla ed il numero
di iscrizione dell'unita' da diporto al cui servizio sono posti,
quando sono utilizzati in navigazione entro un miglio dalla costa
ovvero dall'unita', ovunque si trovi, non hanno l'obbligo delle
dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio previsti dalla
presente sezione, fatti salvi i mezzi di salvataggio individuali.
TITOLO III
Sicurezza della navigazione da diporto
Capo I
Norme di sicurezza per la navigazione da diporto
Sezione I
Norme di sicurezza per imbarcazioni e natanti da diporto
Art. 57.
Modalita' di esecuzione degli accertamenti tecnici per il rilascio,
il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza.
1. Per le unita' da diporto di cui all'articolo 48, comma 2,
lettera b), l'attestazione di idoneita' e' rilasciata ai fini
dell'abilitazione alla navigazione e della relativa licenza, a
seguito di completa ispezione dell'unita', con riferimento allo
scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione
antincendio; a tali fini, si applicano le prescrizioni del
regolamento tecnico dell'organismo tecnico prescelto.
2. Per le unita' da diporto di cui all'articolo 48, comma 2,
lettere a) e b), il certificato di sicurezza e' convalidato sulla
base di un'attestazione di idoneita' comprovante la permanenza dei
requisiti in base ai quali il certificato di sicurezza e' stato
rilasciato.
3. Per le unita' da diporto di cui all'articolo 48, comma 2,
lettere a) e b), l'organismo tecnico notificato o affidato che ha
effettuato la visita periodica di rinnovo rilascia al proprietario
un'attestazione di idoneita' comprovante la permanenza dei requisiti
in base ai quali il certificato di sicurezza e' stato rilasciato,
annota sul certificato stesso l'esito della visita nonche' gli
estremi dell'attestazione rilasciata e trasmette all'autorita'
marittima o consolare, avente giurisdizione sul luogo della visita,
copia del certificato annotato e dell'attestazione di idoneita'
rilasciata al proprietario. Tale autorita' provvede a darne notizia
all'ufficio di iscrizione dell'unita'.
4. Ai fini di cui al comma 3 del presente articolo, l'organismo
tecnico comunica, con almeno 48 ore di anticipo, all'autorita'
marittima o consolare avente giurisdizione sul luogo della visita, il
calendario delle visite periodiche da effettuare, contenente gli
elementi di identificazione delle unita' interessate, il relativo
luogo di ormeggio e l'orario previsto per le rispettive visite.
L'autorita' marittima o consolare puo' intervenire, tramite proprio
rappresentante, all'esecuzione della visita ovvero puo' verificarne
l'esecuzione al termine della stessa.
TITOLO III
Sicurezza della navigazione da diporto
Capo I
Norme di sicurezza per la navigazione da diporto
Sezione I
Norme di sicurezza per imbarcazioni e natanti da diporto
Art. 58.
Motore ausiliario
1. Il motore ausiliario di emergenza e' impiegato in caso di avaria
del motore principale.
2. Il motore ausiliario e' di tipo amovibile, sistemato su autonomo
supporto dello specchio poppiero, con potenza non superiore al 20% di
quella del motore principale e munito di certificato d'uso ovvero di
dichiarazione di potenza.
TITOLO III
Sicurezza della navigazione da diporto
Capo I
Norme di sicurezza per la navigazione da diporto
Sezione I
Norme di sicurezza per imbarcazioni e natanti da diporto
Art. 59.
Unita' impiegate in gare e manifestazioni sportive
1. Le unita' da diporto di cui all'articolo 30, comma 1, del
codice, ammesse a partecipare alle manifestazioni sportive indette
dalle federazioni sportive nazionali e internazionali o da
organizzazioni da esse riconosciute, sono esentate dall'applicazione
della presente sezione durante le gare, i trasferimenti e le prove.
2. A dette unita' si applicano le norme ed i regolamenti specifici
adottati dalle federazioni o dagli organismi di cui al comma 1 del
presente articolo.
3. Le unita' di cui al comma 1 del presente articolo sono dotate
dei fanali e degli apparecchi di segnalazione sonora regolamentari.
Nota all'art. 59:
- Il comma 1 dell'art. 30 del Dlgs n. 171 del 2005 e'
il seguente:
"1. In occasione di manifestazioni sportive,
preventivamente comunicate alle autorita' competenti,
organizzate dalle federazioni sportive nazionali e
internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, le
imbarcazioni da diporto, anche se non iscritte nei registri
di cui all'art. 15, ed i natanti ammessi a parteciparvi
possono navigare senza alcun limite di distanza dalla
costa.".
TITOLO III
Sicurezza della navigazione da diporto
Capo I
Norme di sicurezza per la navigazione da diporto
Sezione I
Norme di sicurezza per imbarcazioni e natanti da diporto
Art. 60.
Persone trasportabili su natanti non omologati ed omologati
1. Il numero delle persone trasportabili dai natanti prototipi non
omologati privi della marcatura CE e' determinato come segue:
a) tre persone per unita' di lunghezza fuoritutto fino a metri
3,50;
b) quattro persone per unita' di lunghezza fuoritutto superiore a
metri 3,50 e fino a metri 4,50;
c) cinque persone per unita' di lunghezza fuoritutto superiore a
metri 4,50 e fino a metri 6,00;
d) sei persone per unita' di lunghezza fuoritutto superiore a
metri 6,00 e fino a metri 7,50;
e) sette persone per unita' di lunghezza fuoritutto superiore a
metri 7,50 e fino a metri 8,50;
f) nove persone per unita' di lunghezza fuoritutto superiore a
metri 8,50.
2. Per i natanti prodotti in serie, il numero delle persone
trasportabili e' determinato dalla certificazione di omologazione
che, unitamente alla dichiarazione di conformita', e' tenuto a bordo
quando il numero delle persone imbarcate e' superiore a quello
indicato al comma 1.
3. Quando sono trasportate attrezzature sportive subacquee, il
numero delle persone trasportabili e' ridotto in ragione di una
persona per ogni 75 kg di materiale imbarcato.
Sezione II
Norme di sicurezza per le navi da diporto
Art. 61.
Finalita' e campo di applicazione
1. La presente sezione stabilisce le condizioni per il rilascio del
certificato di sicurezza ed individua i mezzi di salvataggio nonche'
le dotazioni di sicurezza che devono essere tenute a bordo delle navi
da diporto.
2. La disciplina della presente sezione si applica alla navigazione
intrapresa nelle acque marittime ed interne dalle navi da diporto.
Sezione II
Norme di sicurezza per le navi da diporto
Art. 62.
Tipi di visite
1. Le navi da diporto sono sottoposte alle seguenti visite di
sicurezza:
a) iniziale, prima dell'entrata in esercizio;
b) periodiche, alla scadenza del periodo di validita' del
certificato di sicurezza di cui all'articolo 70 del presente
regolamento;
c) occasionali, quando se ne verifichi la necessita'.
2. Le visite sono disposte, su richiesta del proprietario o di un
suo rappresentante, dall'autorita' marittima presso cui l'unita' e'
iscritta o da quella nella cui giurisdizione l'unita' si trova.
3. In quest'ultimo caso l'autorita' marittima invia all'ufficio di
iscrizione copia del certificato di sicurezza, unitamente alla
dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza rilasciata da un
organismo tecnico affidato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto
1998, n. 314, e successive modificazioni.
4. Qualora l'unita' si trovi in un porto estero, le visite di
sicurezza sono richieste all'autorita' consolare, che provvede al
rilascio del certificato di sicurezza o al suo rinnovo o alla sua
convalida con l'assistenza di un organismo tecnico affidato ai sensi
del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive
modificazioni.
5. Copia del certificato e la dichiarazione ai fini delle
annotazioni di sicurezza sono inviate dall'autorita' consolare
all'ufficio di iscrizione o di prevista iscrizione.
Nota all'art. 62, 67 e 72:
- Per il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, si
veda nelle note all'art. 5.
Sezione II
Norme di sicurezza per le navi da diporto
Art. 63.
Visita iniziale
1. La visita iniziale e' effettuata prima che la nave entri in
esercizio e comprende un'ispezione completa della struttura, delle
macchine, del materiale d'armamento nonche' un'ispezione a secco
della carena.
2. La visita accerta che le installazioni elettriche, i mezzi di
salvataggio, le dotazioni ed i dispositivi antin-cendio, i mezzi di
segnalazione siano conformi alle prescrizioni della presente sezione.
3. Le disposizioni relative alle sistemazioni, alle caratteristiche
dei materiali, ai dimensionamenti delle strutture nonche' alla
compartimentazione, alla stabilita', all'armamento ed alla
lavorazione di tutte le parti della nave sono contenute nei
regolamenti tecnici degli organismi affidati.
Sezione II
Norme di sicurezza per le navi da diporto
Art. 64.
Visite periodiche
1. Le navi sono sottoposte a visite periodiche allo scopo di
accertare che persistano a bordo le condizioni esistenti all'atto
della visita iniziale.
2. Tali visite sono effettuate alle scadenze previste
dall'articolo 71.
Sezione II
Norme di sicurezza per le navi da diporto
Art. 65.
Visite occasionali
1. Nel caso in cui una nave abbia subito gravi avarie o nel caso in
cui siano stati ad essa apportati notevoli mutamenti, per cui siano
venuti meno i requisiti in base ai quali e' stato rilasciato il
certificato di sicurezza, lo stesso perde di validita' ed il
proprietario sottopone la nave a visita occasionale.
2. La visita occasionale e', inoltre, disposta dall'autorita'
marittima allorche' sussistano altri motivi per cui essa ritenga
siano venuti meno i requisiti in base ai quali e' stato rilasciato il
certificato di sicurezza. L'autorita' comunica la data della visita
ed i motivi per cui viene disposta.
3. Nel caso in cui il proprietario della nave non provveda a
sottoporre l'unita' alla visita occasionale disposta dall'autorita'
marittima, il certificato di sicurezza perde di validita'.
Sezione II
Norme di sicurezza per le navi da diporto
Art. 66.
Visite dopo un periodo di disarmo
1. Dopo un periodo di disarmo di durata superiore ad un anno, le
navi sono sottoposte ad una visita per accertare il mantenimento
delle condizioni attestate dalla certificazione di sicurezza in
vigore.
Sezione II
Norme di sicurezza per le navi da diporto
Art. 67.
Organi di esecuzione delle visite
1. Alle visite di sicurezza provvede il capo del circondario
marittimo o un suo delegato, sentito l'organismo tecnico affidato di
cui al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive
modificazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 62, comma 4, per
le unita' che si trovino in porti esteri.
Nota all'art. 62, 67 e 72:
- Per il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, si
veda nelle note all'art. 5.
Sezione II
Norme di sicurezza per le navi da diporto
Art. 68.
Deficienze ed inconvenienti temporaneamente tollerabili
1. Qualora nel corso della visita vengano riscontrate inosservanze
relative alle disposizioni di cui agli articoli 72,73,74,75 e 76, il
certificato di sicurezza non puo' essere rilasciato, rinnovato o
convalidato.
2. Qualora, nel corso delle visite, si rilevino deficienze o
inconvenienti diversi da quelli di cui al comma 1 del presente
articolo, che possono essere temporaneamente tollerati, il capo del
circondario marittimo fissa, in base alle risultanze del verbale di
visita, il termine entro il quale procedere all'eliminazione delle
deficienze o inconvenienti medesimi. In tal caso, l'autorita'
marittima rilascia o rinnova o convalida il certificato di sicurezza,
annotando detti inconvenienti o deficienze e il termine fissato per
la loro eliminazione.
3. Il certificato di sicurezza perde di validita' se le deficienze
o gli inconvenienti riscontrati non sono stati eliminati entro il
termine indicato sullo stesso.
Sezione II
Norme di sicurezza per le navi da diporto
Art. 69.
Mantenimento delle condizioni dopo le visite
1. Il proprietario mantiene la nave in buone condizioni di uso e
provvede alla sua manutenzione per quanto attiene allo scafo,
all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro
gli incendi, nonche' alla sostituzione delle apparecchiature, dei
mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino
deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza.
Sezione II
Norme di sicurezza per le navi da diporto
Art. 70.
Certificato di sicurezza per navi da diporto
1. Il certificato di sicurezza, i cui estremi vengono annotati
sulla licenza di navigazione dall'autorita' marittima che lo ha
rilasciato, rinnovato o convalidato, attesta la corrispondenza della
nave alle norme della presente sezione.
Sezione II
Norme di sicurezza per le navi da diporto
Art. 71.
Validita' del certificato di sicurezza
1. Il certificato di sicurezza ha la validita' di:
a) otto anni dall'immatricolazione, in caso di primo rilascio;
b) cinque anni dalla data di rilascio della dichiarazione ai fini
delle annotazioni di sicurezza, in caso di rinnovo.
2. Nel caso in cui la nave abbia subito gravi avarie o siano state
apportate innovazioni o abbia subito mutamenti alle caratteristiche
tecniche di costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza
e' sottoposto a convalida previa visita occasionale di cui
all'articolo 65. Qualora le innovazioni apportate all'apparato di
propulsione o alle altre caratteristiche tecniche della nave siano
tali da far venire meno i requisiti essenziali in base ai quali e'
stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di
validita' e il proprietario ne richiede il nuovo rilascio, unitamente
alla nuova licenza di navigazione.
Sezione II
Norme di sicurezza per le navi da diporto
Art. 72.
Apparato motore, impianti ed allestimento
1. Gli apparati motori sono sottoposti a prova di funzionamento per
accertarne la sicura sistemazione e l'efficienza secondo le
prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato
di cui al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive
modificazioni.
2. I macchinari ausiliari e gli impianti esaurimento sentine ed
elettrico sono conformi alle prescrizioni del regolamento tecnico
dell'organismo tecnico affidato.
3. Sul ponte e sulle sovrastrutture esposte alle intemperie sono
sistemati corrimani, parapetti ovvero altri adeguati mezzi di
appiglio per le persone.
4. Le navi con un solo motore e le navi a vela sono provviste di un
sistema di emergenza che consente di manovrare l'unita' a velocita'
ridotta, secondo le prescrizioni del regolamento tecnico
dell'organismo tecnico affidato.
5. Le navi hanno, allo stato integro, caratteristiche di stabilita'
adeguate, secondo le prescrizioni del regolamento tecnico
dell'organismo tecnico affidato.
6. Ogni nave e' sottoposta, con il controllo dell'organismo tecnico
affidato, ad una prova che permette di determinarne le
caratteristiche di stabilita'. Alla visita si procede secondo quanto
stabilito all'articolo 67.
Nota all'art. 62, 67 e 72:
- Per il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, si
veda nelle note all'art. 5.
Sezione II
Norme di sicurezza per le navi da diporto
Art. 73.
Protezione contro gli incendi
1. I serbatoi e l'impianto per il combustibile sono realizzati e
sistemati in conformita' alle prescrizioni del regolamento tecnico
dell'organismo tecnico affidato.
2. I locali dove sono sistemati i motori e i serbatoi sono
provvisti di propria ventilazione naturale o meccanica, se e'
previsto l'uso di combustibile avente punto di infiammabilita' minore
o uguale a 55 C°. Qualora esista un impianto fisso di estinzione
incendi, deve essere possibile chiudere la ventilazione del locale
prima dell'entrata in funzione dell'impianto fisso.
3. Le bombole di gas eventualmente utilizzate per la cucina e per
gli altri impianti ausiliari sono sistemate in modo da non costituire
pericolo per le persone e le cose secondo le prescrizioni del
regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato.
4. I locali o vani chiusi entro cui sono sistemati i motori
alimentati con combustibile avente punto di infiammabilita' minore o
uguale a 55 C° o a ciclo Diesel sovralimentato di potenza complessiva
maggiore di 500 kW, sono dotati di un impianto fisso di estinzione
incendi realizzato secondo il regolamento tecnico dell'organismo
tecnico affidato.
5. Le navi da diporto sono dotate di una pompa meccanica da
incendio e almeno due prese antincendio opportunamente ubicate, con
relative manichette ed accessori.
6. Le navi da diporto sono equipaggiate con estintori portatili, di
capacita' estinguente nel numero richiesto dall'articolo 75, comma 1,
lettera p), sistemati in posizione facilmente accessibile. Le loro
caratteristiche sono conformi alle prescrizioni del regolamento
tecnico dell'organismo tecnico affidato.
Sezione II
Norme di sicurezza per le navi da diporto
Art. 74.
Mezzi di salvataggio
1. Le navi sono equipaggiate con almeno due zattere di salvataggio,
anche di tipo autogonfiabile, sufficienti per il numero massimo di
persone che l'unita' e' abilitata a trasportare, compreso
l'equipaggio.
2. Le navi sono dotate di una cintura di salvataggio per ogni
persona presente a bordo e di due salvagenti, uno per lato, muniti di
cima lunga 30 metri, con boetta luminosa, ad attivazione automatica,
collegata.
3. I mezzi di salvataggio sono sistemati in posizione facilmente
accessibile per una pronta utilizzazione.
4. I mezzi collettivi di salvataggio sono sistemati in modo che non
sussistano impedimenti al libero galleggiamento nella manovra di
messa a mare e sono dotati di adeguate ritenute per un rapido
distacco dall'unita' durante la navigazione.
Sezione II
Norme di sicurezza per le navi da diporto
Art. 75.
Dotazioni di sicurezza
1. Le dotazioni richieste per le navi da diporto sono:
a) una bussola e relativa tabella delle deviazioni;
b) un orologio;
c) un barometro;
d) un binocolo;
e) uno scandaglio elettronico o a mano munito di cima lunga
almeno 25 metri;
f) le carte nautiche ed i relativi strumenti da carteggio
necessari in relazione alla navigazione che si intende intraprendere;
g) strumento di radioposizionamento;
h) quattro fuochi a mano a luce rossa;
i) quattro razzi a paracadute a luce rossa;
l) tre boette fumogene;
m) ancora con catena o cavo, e cavi di ormeggio conformi al
regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato;
n) una cassetta contenente materiale di pronto soccorso, come
indicato nella tabella A annessa al decreto ministeriale 25 maggio
1988, n. 279;
o) fanali e apparecchi di segnalazione sonora conformi alla
Convenzione internazionale per prevenire gli abbordi in mare, firmata
a Londra il 20 ottobre 1972;
p) estintori portatili come da allegato V, tabella 1, lettera B),
del presente regolamento;
q) un riflettore radar;
r) radio telefono ad onde ettometriche;
s) n. 1 E.P.I.R.B.;
t) dispositivo di esaurimento della sentina.
2. In sostituzione delle dotazioni di cui al comma 1, lettera f),
del presente articolo, e' consentito l'uso di cartografia elettronica
conforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle
capitanerie di porto 10 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 193 del 19 agosto 2002.
Nota all'art. 75:
- La Convenzione internazionale per prevenire gli
abbordi in mare, firmata a Londra il 20 ottobre 1972, e'
stata ratificata con la legge 27 dicembre 1977, n. 1085,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1978, n.
48, S.O.
Sezione II
Norme di sicurezza per le navi da diporto
Art. 76.
Requisiti e caratteristiche dei mezzi di salvataggio, dei segnali di
soccorso e delle bussole
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti sono
stabilite:
a) le caratteristiche, i requisiti dei mezzi di salvataggio,
nonche' le modalita' e la periodicita' delle revisioni delle zattere
di salvataggio;
b) le caratteristiche, i requisiti e la scadenza dei segnali di
soccorso;
c) le caratteristiche, le modalita' per l'installazione a bordo e
le verifiche periodiche delle bussole.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica
presso il costruttore, il rivenditore o l'importatore, secondo i
tempi e i modi ritenuti piu' idonei, che i mezzi di salvataggio, i
segnali di soccorso e le bussole commercializzati in Italia siano
efficienti e conformi alle prescrizioni ministeriali di cui al
comma 1.
Sezione II
Norme di sicurezza per le navi da diporto
Art. 77.
Trasferimento per lavori e navigazione di prova
1. L'autorita' marittima, previa visita dell'organismo tecnico
affidato, autorizza, stabilendone le condizioni, il trasferimento
della nave da diporto con certificato di sicurezza scaduto dalla
localita' in cui si trova a quella in cui devono essere eseguiti
lavori di manutenzione, riparazione o trasformazione.
2. L'autorita' marittima, sentito l'organismo tecnico affidato,
autorizza prove di navigazione con navi da diporto di nuova
costruzione o che abbiano subito lavori di riparazione o di
trasformazione presso cantieri navali o officine meccaniche.
Nell'autorizzazione sono indicate le prescrizioni particolari in
relazione alla durata e al percorso della prova, alle condizioni
meteomarine, alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia
delle persone a bordo.
Capo II
Norme di sicurezza per unita' da diporto impiegate
in attivita' di noleggio
Art. 78.
Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle unita' da
diporto impiegate in attivita' di noleggio nelle acque marittime ed
in quelle interne, salvo quelle a remi, che trasportino fino a dodici
passeggeri escluso l'equipaggio.
2. Alle unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio che
trasportino piu' di dodici passeggeri, escluso l'equipaggio, si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n.
45, e successive modificazioni, se in navigazione nazionale, oppure
le pertinenti norme per navi da passeggeri dettate dalla Convenzione
internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata
a Londra il 1° novembre 1974, e successivi emendamenti, se in
navigazione internazionale.
3. Ai fini dell'applicazione del presente Capo, per passeggero si
intende qualsiasi persona imbarcata sull'unita' che non sia:
a) il comandante o un membro dell'equipaggio;
b) un bambino di eta' inferiore ad un anno.
Note all'art. 78:
- Il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45
(Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle
disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da
passeggeri adibite a viaggi nazionali), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale marzo 2000, n. 55, S.O.
- La Convenzione internazionale per la salvaguardia
della vita umana in mare, firmata a Londra il 1° novembre
1974, e' stata resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980,
n. 313, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980,
S.O.
Capo II
Norme di sicurezza per unita' da diporto impiegate
in attivita' di noleggio
Art. 79.
Tipi di navigazione
1. Ai fini dell'applicazione del presente capo, i tipi di
navigazione delle unita' da diporto impiegate in attivita' di
noleggio sono quelli previsti dagli articoli 22 e 27 del codice.
Note all'art. 79:
- L'art. 22 del Dlgs n. 171 del 2005 e' il seguente:
"Art. 22 (Documenti di navigazione e tipi di
navigazione). - 1. I documenti di navigazione per le navi
da diporto, rilasciati dall'ufficio che detiene il relativo
registro all'atto dell'iscrizione, sono:
a) la licenza di navigazione, che abilita alla
navigazione nelle acque interne e in quelle marittime senza
alcun limite;
b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato
di navigabilita'.
2. I documenti di navigazione per le imbarcazioni da
diporto, rilasciati dall'ufficio che detiene il relativo
registro all'atto dell'iscrizione, sono:
a) la licenza di navigazione che abilita al tipo di
navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione
dell'unita', indicate nella dichiarazione di conformita',
rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito
nel territorio dell'Unione europea, ovvero da attestazione
di idoneita' rilasciata da un organismo notificato ai sensi
dell'art. 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo
3 agosto 1998, n. 314;
b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato
di navigabilita'.
3. Le imbarcazioni da diporto possono essere abilitate
ai seguenti tipi di navigazione:
a) imbarcazioni senza marcatura CE:
1) senza alcun limite nelle acque marittime ed
interne;
2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque
marittime e senza alcun limite nelle acque interne;
b) imbarcazioni con marcatura CE:
1) senza alcun limite, per la categoria di
progettazione A di cui all'allegato II;
2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza
significativa fino a quattro metri, mare agitato, per la
categoria di progettazione B di cui all'allegato II;
3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza
significativa fino a due metri, mare molto mosso, per la
categoria di progettazione C di cui all'allegato II;
4) per la navigazione in acque protette, con vento
fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a
0,3 metri, per la categoria di progettazione D di cui
all'allegato II.".
- Per l'art. 27 del Dlgs n. 171 del 2005, si veda nelle
note all'art. 34.
Capo II
Norme di sicurezza per unita' da diporto impiegate
in attivita' di noleggio
Art. 80.
Tipi di visite
1. Le unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio sono
sottoposte alle seguenti visite:
a) visita iniziale, prima dell'impiego nell'attivita' di
noleggio, ad esclusione delle unita' immesse per la prima volta in
servizio;
b) visite periodiche, alla scadenza del periodo di validita' del
certificato di idoneita' al noleggio;
c) visite occasionali, quando se ne verifichi la necessita'.
2. Le visite sono richieste dall'armatore o, in mancanza, dal
proprietario dell'unita' ovvero dal loro legale rappresentante. Il
soggetto che richiede le visite sceglie l'organismo tecnico
notificato ai sensi dell'articolo 10 del codice ovvero affidato ai
sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive
modificazioni, cui affidare l'esecuzione delle stesse.
Nota all'art. 80:
- Per l'art. 10 del Dlgs n. 171 del 2005 ed il decreto
legislativo 3 agosto 1998, n. 314, si veda nelle note
all'art. 5.
Capo II
Norme di sicurezza per unita' da diporto impiegate
in attivita' di noleggio
Art. 81.
Dichiarazione di idoneita'
1. A seguito dell'esito positivo delle visite, gli organismi
tecnici notificati ovvero affidati rilasciano una dichiarazione di
idoneita' conforme al modello indicato nell'allegato VI.
2. La dichiarazione di idoneita' per le unita' con scafo di
lunghezza superiore a 24 metri e' rilasciata esclusivamente da un
organismo tecnico affidato.
Capo II
Norme di sicurezza per unita' da diporto impiegate
in attivita' di noleggio
Art. 82.
Certificato di idoneita'
1. Il certificato di idoneita' al noleggio, conforme all'allegato
VII, e' rilasciato:
a) per le imbarcazioni e le navi da diporto, sulla base della
dichiarazione di idoneita', dall'autorita' marittima o dagli uffici
motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti di iscrizione, all'atto dell'annotazione dell'utilizzo in
attivita' di noleggio prevista dall'articolo 24 del presente
regolamento;
b) per i natanti da diporto, all'atto dell'impiego nell'attivita'
di noleggio, dall'autorita' avente giurisdizione sul luogo in cui
l'unita' abitualmente staziona.
2. Il certificato fa parte dei documenti di bordo dell'unita' e
sostituisce il certificato di sicurezza di cui all'articolo 26 del
codice.
3. Ove si tratti di prima immissione in servizio, il certificato e'
rilasciato sulla base della sola documentazione tecnica prevista ai
fini dell'iscrizione nei registri.
4. Qualora l'unita' adibita al noleggio cessi dall'esercizio
dell'attivita', il certificato di cui al comma 1 del presente
articolo e' valido sino alla sua scadenza in sostituzione del
certificato di sicurezza di cui all'articolo 26 del codice.
5. L'autorita' marittima o l'ufficio motorizzazione civile del
Ministero delle infrastrutture dei trasporti annota nei registri di
iscrizione e sulla licenza di navigazione gli estremi del certificato
di idoneita' rilasciato e, per i natanti da diporto, conserva copia
del certificato emesso.
6. L'autorita' marittima o l'ufficio motorizzazione civile del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del luogo in cui si
trova l'unita' provvede al rinnovo e alla convalida del certificato
di idoneita', sulla base della dichiarazione di idoneita'. Copia del
certificato e' inviata all'ufficio di iscrizione dell'unita' ovvero,
per i natanti da diporto, all'ufficio avente giurisdizione sul luogo
in cui l'unita' abitualmente staziona.
7. Per le unita' che si trovano in un porto estero, al rinnovo e
alla convalida del certificato di idoneita' provvede l'autorita'
consolare con le modalita' indicate nel presente capo. Copia del
certificato e' inviata all'ufficio di iscrizione dell'unita' ovvero,
per i natanti da diporto, all'ufficio avente giurisdizione sul luogo
in cui l'unita' abitualmente staziona.
8. Le unita' da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi
dell'Unione europea, di cui all'articolo 2, comma 3, del codice,
qualora sprovviste di specifica certificazione di sicurezza che
garantisca un livello di protezione equivalente a quello perseguito
dalle disposizioni del presente capo in materia di sicurezza della
vita umana in mare, sono sottoposte agli accertamenti di cui
all'articolo 80 del presente regolamento.
Note all'art. 82:
- L'art. 26 del Dlgs n. 171 del 2005 e' il seguente:
"Art. 26 (Certificato di sicurezza). - 1. Il
certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni
da diporto attesta lo stato di navigabilita' dell'unita' e
fa parte dei documenti di bordo. Il rilascio, il rinnovo e
la convalida del certificato di sicurezza sono disciplinati
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.".
- Il comma 3 dell'art. 2 del Dlgs n. 171 del 2005 e' il
seguente:
"3. Qualora le attivita' di cui al comma 1 siano svolte
con unita' da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi
dell'Unione europea, l'esercente presenta all'autorita'
marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul
luogo in cui l'unita' abitualmente staziona una
dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unita', il
titolo che attribuisce la disponibilita' della stessa,
nonche' gli estremi della polizza assicurativa a garanzia
delle persone imbarcate e di responsabilita' civile verso
terzi e della certificazione di sicurezza in possesso.
Copia della dichiarazione, timbrata e vistata dalla
predetta autorita', deve essere mantenuta a bordo.".
Capo II
Norme di sicurezza per unita' da diporto impiegate
in attivita' di noleggio
Art. 83.
Validita' del certificato di idoneita'
1. Il certificato di idoneita' e' rinnovato ogni tre anni e la sua
validita' decorre dalla data di rilascio della dichiarazione di
idoneita'.
2. Il certificato di idoneita' e' sottoposto a convalida nei casi
previsti dall'articolo 87.
Capo II
Norme di sicurezza per unita' da diporto impiegate
in attivita' di noleggio
Art. 84.
Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio del certificato di
idoneita'
1. L'armatore o, in mancanza, il proprietario mantiene l'unita'
adibita a noleggio in buone condizioni di uso e provvede alla sua
manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore,
all'impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonche'
alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e
delle dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o
deficienze tali da comprometterne l'efficienza.
Capo II
Norme di sicurezza per unita' da diporto impiegate
in attivita' di noleggio
Art. 85.
Visita iniziale
1. La visita iniziale delle imbarcazioni e dei natanti da diporto
muniti di marcatura CE accerta che gli stessi abbiano i requisiti
essenziali di sicurezza in relazione ai tipi di navigazione cui
l'unita' e' abilitata ed alla specifica destinazione cui e' adibita.
2. La visita iniziale delle imbarcazioni e dei natanti non muniti
di marcatura CE e delle navi da diporto accerta che l'unita' soddisfi
le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico in
relazione ai tipi di navigazione cui l'unita' e' abilitata ed alla
specifica destinazione cui e' adibita.
3. La visita e' effettuata prima che l'unita' sia impiegata
nell'attivita' di noleggio e comprende un'ispezione completa della
struttura, dell'apparato motore, del materiale d'armamento, delle
installazioni elettriche, dei dispositivi antincendio e dei mezzi di
segnalazione nonche' un'ispezione a secco della carena.
Capo II
Norme di sicurezza per unita' da diporto impiegate
in attivita' di noleggio
Art. 86.
Visite periodiche
1. Le unita' da diporto adibite a noleggio sono sottoposte a visita
periodica alla scadenza del certificato di idoneita' per accertare
che persistano le condizioni esistenti all'atto della visita
iniziale.
Capo II
Norme di sicurezza per unita' da diporto impiegate
in attivita' di noleggio
Art. 87.
Visite occasionali
1. Nel caso in cui un'unita' da diporto abbia subito gravi avarie o
nel caso in cui siano stati ad essa apportati notevoli mutamenti, per
cui siano venuti meno i requisiti in base ai quali e' stato
rilasciato il certificato di idoneita', lo stesso perde di validita'
e l'armatore o, in mancanza, il proprietario sottopone l'unita' a
visita occasionale per la sua convalida.
2. La visita occasionale di un'unita' da diporto e' inoltre
disposta dall'autorita' marittima o della navigazione interna
allorche' sussistano altri motivi per cui essa ritenga siano venuti
meno i requisiti in base ai quali e' stato rilasciato il certificato
di idoneita'. L'autorita' comunica i motivi per cui viene disposta la
visita occasionale, annotandone l'obbligo sul certificato.
Capo II
Norme di sicurezza per unita' da diporto impiegate
in attivita' di noleggio
Art. 88.
Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza
1. Le navi e le imbarcazioni da diporto impiegate in attivita' di
noleggio hanno a bordo i mezzi di salvataggio individuali e
collettivi e le dotazioni di sicurezza indicati negli allegati VIII e
IX.
2. Le imbarcazioni e i natanti da diporto adibiti al noleggio, i
cui proprietari o armatori dichiarano di effettuare navigazione in
acque interne o in acque marittime entro tre, sei o dodici miglia
dalla costa, devono avere a bordo i mezzi di salvataggio e le
dotazioni di sicurezza indicate nell'allegato X. La dichiarazione e'
annotata sul certificato d'idoneita' a cura degli uffici indicati
nell'articolo 82, comma 1.
3. I mezzi collettivi di salvataggio sono sistemati in modo che non
sussistano impedimenti al libero galleggiamento nella manovra di
messa a mare e sono dotati di adeguate ritenute per un rapido
distacco dall'unita' durante la navigazione.
4. L'armatore o, in mancanza, il proprietario dell'unita' da
diporto impiegata in attivita' di noleggio compila l'elenco dei mezzi
di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza imbarcate, conforme al
modello indicato nell'allegato XI, che fa parte dei documenti di
bordo.
Capo II
Norme di sicurezza per unita' da diporto impiegate
in attivita' di noleggio
Art. 89.
Numero minimo dei componenti dell'equipaggio
1. L'equipaggio delle imbarcazioni da diporto adibite a noleggio
che trasportano piu' di sei passeggeri ovvero di lunghezza superiore
a diciotto metri e' composto da almeno due persone.
2. L'equipaggio delle navi da diporto adibite a noleggio e'
composto da almeno tre persone.
Capo III
Norme di sicurezza per unita' da diporto impiegate come unita'
appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo
Art. 90.
Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza
1. Le unita' da diporto impiegate come unita' appoggio per le
immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di
salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza
indicati nell'allegato V, devono avere a bordo le seguenti dotazioni
supplementari:
a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque
subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due
erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea
stroboscopica;
b) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione
obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla
lettera a), e' richiesta una stazione di decompressione. La stazione
e' dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di
garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad
ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;
c) un'unita per la somministrazione di ossigeno con
caratteristiche conformi alla norma EN 14467;
d) una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A
allegata al decreto del Ministero della sanita' 25 maggio 1988, n.
279, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla
navigazione effettivamente svolta;
e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche
portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta.
2. Le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo richiedono
la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.
Nota all'art. 90:
- Il decreto del Ministero della sanita' 25 maggio
1988, n. 279, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
21 luglio 1988, n. 170.
Capo III
Norme di sicurezza per unita' da diporto impiegate come unita'
appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo
Art. 91.
Segnalazione
1. Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con il
galleggiante di cui all'articolo 130 del decreto del Presidente della
Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
2. In caso di immersione notturna, il segnale di cui al comma 1 del
presente articolo e' costituito da una luce lampeggiante gialla
visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a
trecento metri.
3. In caso di piu' subacquei in immersione, e' sufficiente un solo
segnale. Ogni subacqueo e' dotato di un pedagno o pallone di
superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di
almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie,
in caso di separazione dal gruppo.
4. Il subacqueo deve operare entro il raggio di cinquanta metri
dalla verticale del segnale di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo.
5. Le unita' da diporto, da traffico o da pesca in transito devono
mantenersi ad una distanza non inferiore ai cento metri dai segnali
di posizionamento del subacqueo.
Nota all'art. 91:
- L'art. 130 del decreto del Presidente della
Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (Regolamento per
l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963,
concernente la disciplina della pesca marittima), e' il
seguente:
"Art. 130 (Segnalazione). - Il subacqueo in immersione
ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una
bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad
una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo e'
accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve
essere issata sul mezzo nautico.
Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri
dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del
galleggiante portante la bandiera di segnalazione.".
TITOLO IV
Disposizioni complementari e finali
Art. 92.
Motori a doppia alimentazione
1. La normativa tecnica regolante i motori entrobordo,
entrofuoribordo, fuoribordo a doppia alimentazione, a benzina ed a
gas di petrolio liquido, e' conforme alla regola tecnica elaborata
dall'UNI nel rispetto della normativa comunitaria.
TITOLO IV
Disposizioni complementari e finali
Art. 93.
Disposizioni abrogative
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogate le seguenti disposizioni:
1) decreto del Ministro della marina mercantile 8 agosto 1977,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del
30 agosto 1977, recante approvazione delle direttive per
l'effettuazione delle visite di accertamento ai fini
dell'abilitazione alla navigazione delle unita' da diporto;
2) decreto del Ministro della marina mercantile 19 novembre 1992,
n. 566, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 38
del 16 febbraio 1993, recante regolamento sull'autorizzazione alla
navigazione temporanea delle navi da diporto;
3) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
21 gennaio 1994, n. 232, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 87 del 15 aprile 1994, recante regolamento di sicurezza
per la navigazione da diporto;
4) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
5 luglio 1994, n. 536, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 216 del 15 settembre 1994, recante regolamento sul
comando e sulla condotta delle unita' da diporto da parte di coloro
che sono in possesso di un titolo professionale marittimo;
5) decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n.
431, recante il regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 293 del
17 dicembre 1997, ad eccezione dell'articolo 9, comma 5, degli
articoli 15 e 16 e degli allegati D, E ed F, i quali sono abrogati a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di
cui all'articolo 29, comma 5, del presente regolamento;
6) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
5 ottobre 1999, n. 478, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 295 del 17 dicembre 1999, recante il regolamento di
sicurezza per la navigazione da diporto.
Note all'art. 93:
- Il comma 5 dell'art. 9 del d.P.R. n. 431 del 1997 e'
il seguente:
"5. Il programma d'esame per il conseguimento della
patente di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), e'
contenuto nell'allegato D; il programma d'esame per il
conseguimento della patente di cui all'art. 3, comma 1,
lettera b), e' contenuto nell'allegato E; il programma
d'esame per il conseguimento della patente di cui all'art.
4, e' contenuto nell'allegato F.".
- L'art. 15 del d.P.R. n. 431 del 1997 e' il seguente:
"Art. 15 (Svolgimento dell'esame). - 1. Le prove di
esame sono pubbliche. Il candidato deve presentarsi
all'esame munito di un documento di identificazione in
corso di validita'.
2. L'esame consiste in una prova teorica ed una
pratica. La prova teorica e' svolta in base ai programmi
previsti per ciascuna patente con eventuale ricorso a
sussidi audiovisivi, questionari d'esame o altri strumenti
nautici e didattici ritenuti necessari per accertare il
grado di conoscenza delle materie tecniche, scientifiche e
marinaresche del candidato, per una uniforme formulazione
del giudizio.
3. I candidati che hanno superato la prova teorica sono
ammessi alla prova pratica.
4. La prova pratica per il conseguimento della patente
di cui all'art. 3, lettera a), e' svolta su unita' da
diporto a vela con motore ausiliario, o a motore nel caso
di patente limitata ai sensi dell'art. 3, comma 3,
riconosciuta idonea dalla commissione esaminatrice; la
prova pratica per il conseguimento della patente di cui
all'art. 3, lettera b), e' effettuata su unita' da diporto
a vela con motore ausiliario, o a motore nel caso di
patente limitata ai sensi dell'art. 3, comma 3, iscritte
nei registri e appartenenti alla categoria per la quale si
richiede l'abilitazione.
5. La prova pratica per il conseguimento della patente
di cui all'art. 4, e' svolta su nave da diporto ovvero, in
caso di indisponibilita', su unita' avente lunghezza fuori
tutto non inferiore a metri venti.
6. L'unita' da diporto impiegata nella prova pratica
deve essere coperta dall'assicurazione per gli eventuali
danni causati alle persone imbarcate ed ai terzi. Durante
la prova pratica deve trovarsi a bordo, accanto al
candidato, un soggetto responsabile abilitato al comando
dell'unita' da diporto utilizzata per lo svolgimento
dell'esame.
7. L'esame si intende concluso con esito favorevole
qualora il candidato abbia superato entrambe le prove.
8. I candidati dichiarati non idonei alla prova teorica
possono ripetere la prova una sola volta, dopo un mese
dalla data di esame, presso la stessa sede e con le
modalita' previste dal comma 2, dell'art. 14.
9. Qualora il candidato abbia superato la prova teorica
e non quella pratica, puo' sostenere nuovamente solo la
prova pratica, dopo un mese, presso lo stesso ufficio e con
le medesime modalita' di cui all'art. 14, comma 2.
10. I candidati agli esami che ripetono la prova
teorica o quella pratica non devono assolvere ad ulteriori
pagamenti di tasse o tributi.".
- L'art. 16 del d.P.R. n. 431 del 1997 e' il seguente:
"Art. 16 (Verbali di esame per patenti nautiche). - 1.
Per ciascuna seduta di esame e' redatto a cura del
segretario apposito verbale, firmato dall'esaminatore
unico, da tutti i membri della commissione e dal segretario
medesimo, nel quale sono riportati i nominativi dei
candidati e l'esito finale delle prove dell'esame. Per la
prova di carteggio nautico, il tema assegnato ed il compito
svolto sono acquisiti al fascicolo del candidato.
2. I verbali di esame alla fine di ogni anno sono
raccolti in ordine cronologico dal competente ufficio
marittimo o della M.C.T.C.".
- L'allegato D al d.P.R. n. 431 del 1997 e' il
seguente:
"Allegato D
Programma d'esame per il conseguimento delle abilitazioni
al comando e alla condotta delle unita' a motore nonche'
delle unita' a vela con o senza motore ausiliario e
motovelieri per la navigazione entro dodici miglia dalla
costa
Prova teorica
1. a) Elementi di teoria della nave, limitatamente alle
strutture principali dello scafo.
Elica - Timone.
Effetti dell'elica sul timone;
b) teoria della vela (solo per l'abilitazione alla
navigazione a vela).
c) attrezzatura e manovre delle imbarcazioni a vela
(solo per l'abilitazione alla navigazione a vela).
L'esame teorico sulla vela di cui alle precedenti
lettere b) e c) e' svolto contemporaneamente alla prova
pratica.
2. Funzionamento dei motori a scoppio e diesel.
Irregolarita' e piccole avarie che possono verificarsi
durante il loro funzionamento e modo di rimediarvi.
Calcolo dell'autonomia in relazione alla potenza del
motore ed alla quantita' residua di carburante.
3. Regolamento di sicurezza con particolare riferimento
alle dotazioni di sicurezza in relazione alla navigazione
effettivamente svolta - Tipi di visite e loro periodicita'.
Provvedimenti da adottare in caso di sinistro marittimo
(incendio - collisione - falla - incaglio - uomo in mare).
Provvedimenti da adottare per la salvezza delle persone
a bordo in caso di sinistro e di abbandono
dell'imbarcazione.
Precauzioni da adottare in caso di navigazione con
tempo cattivo.
Assistenza e soccorso: segnali di salvataggio e loro
significato.
4. Regolamenti per evitare gli abbordi in mare e norme
di circolazione nelle acque interne.
Precauzioni in prossimita' della costa o su specchi
acquei ove si svolgono altre attivita' nautiche (nuoto -
sci nautico - pesca subacquea, ecc.).
5. Bollettini meteorologici per la navigazione
marittima. - Strumenti meteorologici e loro impiego.
6. Coordinate geografiche.
Carte nautiche. Proiezione di Mercatore.
Orientamento e rosa dei venti.
Bussole magnetiche.
Elementi di navigazione stimata: tempo, spazio e
velocita'.
Elementi di navigazione costiera: concetto di luogo di
posizione (con esclusione del carteggio).
Prora e rotta: effetto del vento e della corrente sul
moto della nave (deriva e scarroccio).
Solcometri e scandagli.
Portolano, elenco dei fari e segnali da nebbia.
7. a) Leggi e regolamenti che disciplinano la
navigazione da diport. - Codice della navigazione per
quanto attiene alla navigazione da diporto con particolare
riferimento a:
obblighi, poteri e doveri del comandante;
attribuzioni dell'Autorita' marittima e della
navigazione interna;
ordinanze delle autorita' marittime locali;
documenti da tenere a bordo;
b) norme che regolano lo sci nautico.
Prova pratica
La prova pratica puo' essere effettuata in mare, nei
laghi o, per l'abilitazione a motore, nei fiumi.
Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare
di saper condurre l'unita' alle diverse andature,
effettuando con prontezza d'azione e capacita', le manovre
necessarie, l'ormeggio e il disormeggio dell'unita', il
recupero di uomo in mare, i preparativi per fronteggiare il
cattivo tempo e l'impiego delle dotazioni di sicurezza, dei
mezzi antincendio e di salvataggio.".
- L'allegato E al d.P.R. n. 431 del 1997 e' il
seguente:
"Allegato E
Programma d'esame per il conseguimento delle abilitazioni
al comando e alla condotta di unita' da diporto a motore
nonche' delle unita' a vela con o senza motore ausiliario e
motovelieri, per la navigazione senza alcun limite dalla
costa
Prova teorica
1. a) Elementi di teoria della nave, limitatamente alle
strutture principali dello scafo;
b) teoria della vela (solo per l'abilitazione alla
navigazione a vela);
c) attrezzatura e manovra delle unita' a vela (solo
per l'abilitazione alla navigazione a vela);
L'esame teorico di cui alle precedenti lettere b) e c)
e' svolto contemporaneamente alla prova pratica.
d) tipi di elica e di timone e loro effetti;
e) cenni sul galleggiamento e sulla stabilita' Centri
di spinta e di gravita' delle unita' da diporto.
2. a) Funzionamento dei motori a scoppio e diesel;
b) irregolarita' e piccole avarie che possono
verificarsi durante il loro funzionamento e il modo di
rimediarvi;
c) calcolo dell'autonomia in relazione alla potenza
del motore ed alla quantita' residua di carburante.
3. a) Regolamento di sicurezza con particolare
riferimento a:
1) tipo di visite e loro periodicita';
2) mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza,
in relazione alla distanza dalla costa;
3) prevenzione incendi ed esplosioni - Conoscenza
dei sistemi antincendio;
b) provvedimenti da adottare in caso di sinistro
marittimo (incendio - falla - collisione - incaglio - uomo
in mare);
c) provvedimenti per la salvezza delle persone a
bordo in caso di sinistro marittimo e di abbandono di nave;
d) precauzioni da adottare in caso di navigazione con
tempo cattivo;
e) assistenza e soccorso - Cassetta medicinale di
pronto soccorso - Segnali di salvataggio e loro
significato;
4. a) Regolamento per evitare gli abbordi in mare e
norme di circolazione nelle acque interne;
b) precauzioni in prossimita' della costa o di
specchi acquei dove si svolgono altre attivita' nautiche
(nuoto - sci nautico - pesca subacquea, ecc.);
5. a) Cenni sulla meteorologia in generale Atmosfera:
pressione, temperatura, umidita' e strumenti di misurazione
- Venti - Correnti - Lettura della carta del tempo;
b) bollettini meteorologici per la navigazione
marittima - Previsioni meteorologiche locali;
6. a) Coordinate geografiche: differenza di
latitudine e di longitudine - latitudini crescenti;
b) orientamento e rosa dei venti;
c) elementi di magnetismo terrestre e navale;
d) bussole magnetiche: compensazione e tabella delle
deviazioni residue;
e) prora - rotta - correzione e conversione - Effetto
del vento e della corrente;
f) concetto di ortodromia e lossodromia;
g) cenni di astronomia: riconoscimento della stella
polare - Cenni sulla misurazione dell'altezza degli astri e
degli angoli con l'uso del sestante e con l'impiego delle
effemeridi nautiche;
h) navigazione stimata: tempo - spazio - velocita'.
i) navigazione costiera: risoluzione dei relativi
problemi anche in presenza di vento e corrente;
m) cenni sugli apparecchi radioelettrici di bordo e
loro impiego;
n) radionavigazione - sistemi di navigazione
iperbolica e satellitare;
o) fusi orari: calcolo dell'ora locale;
p) carte nautiche, varie rappresentazioni e impiego -
Pubblicazioni nautiche;
r) comunicazioni radiotelefoniche e relative
procedure.
7. La prova teorica deve essere completata da una prova
di carteggio e di calcolo sulla navigazione costiera.
8. a) Leggi e regolamenti che disciplinano la
navigazione da diport. - Codice della navigazione per
quanto attinente alla navigazione da diporto con
particolare riferimento a:
1) il comandante della nave: doveri e
responsabilita';
2) attribuzioni dell'autorita' marittima e della
navigazione interna - potere di ordinanza;
3) documenti da tenere a bordo delle unita' da
diporto;
b) disciplina dello sci nautico.
c) cenni sulla locazione e noleggio delle unita' da
diporto.
Prova pratica
La prova pratica deve essere effettuata in mare.
Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di
saper condurre l'unita' alle diverse andature, effettuando
con prontezza e capacita' d'azione le manovre necessarie,
l'ormeggio ed il disormeggio, il recupero di uomo in mare,
i preparativi necessari per fronteggiare il cattivo tempo e
l'impiego delle apparecchiature tecniche per la
navigazione, delle dotazioni di sicurezza e dei mezzi di
salvataggio e antincendio."
L'allegato F al d.P.R. n. 431 del 1997 e' il seguente:
"Allegato F
Programma d'esame per il conseguimento dell'abilitazione al
comando di navi da diporto
Prova teorica
1° Gruppo:
1. Principio di Archimede applicato alla nave:
galleggiamento, centro di carena, centro di gravita',
riserva di spinta, altezza metacentrica. Stabilita' e
compartimentazione. Nomenclatura generale delle navi a
propulsione meccanica ed a vela e dei loro organi
principali. Nozioni sull'attrezzatura e manovra delle navi
- Elica, timone e loro effetti. Navigazione con tempo
cattivo - Manovre corrette per l'ormeggio, il disormeggio,
l'ancoraggio e per il recupero di uomo in mare.
2. Apparati di propulsione della nave. Principi di
funzionamento degli impianti di propulsione navale;
macchinari ausiliari delle navi da diporto.
2° Gruppo:
1. I corpi celesti, le costellazioni, la stella
polare, i pianeti. Sistema solare, fasi lunari, le maree.
La terra: configurazione e movimenti.
2. Magnetismo, poli magnetici e geografici, magnetismo
terrestre, declinazione magnetica, bussola marina,
descrizione dei tipi di bussola piu' in uso, apparecchi da
rilevamento. Magnetismo di bordo. Compensazione delle
bussole e tabella delle deviazioni residue.
3. Coordinate geografiche, equatore, meridiani e
paralleli; differenza di latitudine e di longitudine. Rosa
dei venti. Prore e rotte. Navigazione stimata e costiera.
Correzione e conversione della rotta. Strumenti per la
misurazione della velocita' della nave.
4. Carte nautiche: proiezione di Mercatore e altri tipi
di proiezione. Impiego delle carte nautiche per la
risoluzione dei problemi della navigazione costiera.
Pubblicazioni nautiche: portolani e elenco dei fari e
segnali da nebbia.
5. Navigazione lossodromica ed ortodromica. Sestante.
Misurazione dell'altezza degli astri e degli angoli e
impiego delle effemeridi nautiche. Sistemi di
radionavigazione. Determinazione del punto nave in
navigazione costiera e in navigazione astronomica con
l'ausilio delle apparecchiature elettroniche. Cenni sul
radar, sul radiogoniometro e sul loro impiego pratico.
Navigazione in prossimita' della costa ed in acque
ristrette. Scandaglio, vari tipi di scandagli. Risoluzione
pratica di problemi di cinematica navale.
6. La prova teorica deve essere completata da una prova
di carteggio e di calcolo di navigazione astronomica.
3° Gruppo:
1. Elementi di meteorologia. Circolazione generale
dell'atmosfera. Elementi che caratterizzano il tempo:
pressione, temperatura, umidita'. Strumenti meteorologici.
Formazione delle nubi e loro caratteristiche, i fronti, il
vento, il mare le correnti e le maree. Le scale di Beaufort
e di Douglas - Pubblicazioni nautiche delle maree e delle
correnti.
2. Analisi e interpretazione delle carte meteorologiche
- Previsioni meteo locali.
4° Gruppo:
1. Regolamento per evitare gli abbordi in mare. Norme
di circolazione sulle acque interne. Precauzioni da
adottare sugli specchi acquei ove si svolgono altre
attivita' nautiche: nuoto, pesca subacquea, sci nautico,
ecc.
2. Leggi e regolamenti che disciplinano la
navigazione da diporto. Codice della navigazione per quanto
attiene alla navigazione da diporto con particolare
riferimento a:
a) poteri, doveri e responsabilita' del comandante
prima della partenza della nave, durante la navigazione e
all'arrivo in porto;
b) attribuzioni dell'autorita' marittima e
consolare;
c) documenti da tenere a bordo delle navi da
diport. - Cenni sulla locazione e noleggio delle navi da
diporto;
d) disciplina dello sci nautico;
e) equipaggio della nave: arruolamento, disciplina,
previdenza e assistenza della gente di mare.
3. Regolamento di sicurezza con particolare
riferimento a:
a) certificazioni di sicurezza - visite e loro
periodicita';
b) mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza in
relazione alla distanza dalla costa;
c) cassetta medicinali di pronto soccorso;
d) prevenzione degli incendi e impianti per la
lotta antincendio;
e) provvedimenti da adottare in caso di sinistri
marittimi (incendio, falla, collisione, incaglio, avaria ai
mezzi di governo, fuoriuscita di liquidi inquinanti, uomo
in mare);
f) assistenza e salvataggio: obblighi e
responsabilita' - segnali di soccorso e di salvataggio.
4. Gli apparati radioelettrici di bordo delle navi da
diport. - Comunicazioni e relative procedure. Cenni sul
Codice internazionale dei segnali.
Prova pratica
La prova pratica deve essere effettuata in mare.
Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di
saper comandare e condurre la nave alle diverse andature,
effettuando con prontezza e capacita' d'azione le manovre
necessarie, l'ormeggio, il disormeggio, il recupero di uomo
in mare, i preparativi per affrontare il cattivo tempo,
l'impiego delle apparecchiature tecniche per la
navigazione, delle dotazioni di sicurezza e dei mezzi di
salvataggio e antincendio."
TITOLO IV
Disposizioni complementari e finali
Art. 94.
Disposizioni finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Allo svolgimento delle
attivita' previste agli articoli 20, 21, 23, 45, 46, 49 e 50 si
provvede con le attuali risorse umane, strumentali e finanziarie.
2. Il presente regolamento entra in vigore novanta giorni dopo la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 29 luglio 2008
Matteoli, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Alfano, Ministro della giustizia
La Russa, Ministro della difesa
Scajola,Ministro dello sviluppo
economico
Sacconi, Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali
Gelmini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2008
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 8, foglio n. 353
TITOLO IV
Disposizioni complementari e finali
----> Vedere da pag. 25 a pag. 52 <----
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