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DECRETO 06/2008

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MINISTERO DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI SAVONA
DECRETO 06/ 2008
" APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI SAVONA

CAPO XI
DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' SUBACQUEA LUDICO-DIPORTISTICA



PARTE A - IMMERSIONI GUIDATE

Articolo 47
(requisiti per lo svolgimento dell'attività)

Nelle acque del Circondario Marittimo di Savona l'effettuazione ai fini turistico/sportivi di attività subacquee organizzate, immersioni guidate con guida e/o accompagnatore, svolte con o senza il supporto di unità navali, è consentito esclusivamente a Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese iscritte negli elenchi di cui agli articoli 5 e 6 della L.R. 4 luglio 2001 n. 19 e, ai fini della sicurezza, è subordinato all'osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.
Articolo 48
(guide subacquee)

L'accompagnatore per immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato dalle Federazioni/Imprese/Associazioni, nazionali o internazionali generalmente riconosciute, deve essere iscritto nell'albo regionale di cui all'art 4 L.R. 4 luglio 2001 n. 19 con e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta. Ogni guida non può seguire, nell'immersione, più di cinque subacquei simultaneamente e deve rispettare i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi; in caso di brevetti di diverso grado dovrà essere rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore.
Articolo 49
(elenco dei partecipanti all'immersione)

Sia nel caso di immersioni con il supporto di unità navali che nell'ipotesi di immersioni senza il supporto di tali mezzi, prima della partenza, il responsabile dell'attività dovrà annotare su apposito registro l'elenco dei partecipanti all'immersione, con l'indicazione dei brevetti posseduti, nonché i nominativi delle eventuali guide e/o accompagnatori subacquei. Per questi ultimi deve essere riportato il numero di iscrizione al registro regionale.

Articolo 50
(dotazioni di sicurezza aggiuntive sull'unità di appoggio)

Oltre alle dotazioni di sicurezza previste dalle norme in vigore in base alla tipologia dell'unità navale ed in base alla navigazione effettuata, devono essere integrate almeno con le seguenti:
- apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione continua con bombola da almeno sette litri, ovvero con bombola di almeno tre litri se munita di erogatore a domanda ovvero con sistemi analoghi omologati. All'erogatore deve essere connessa una frusta di lunghezza adeguata per l'eventuale somministrazione alla profondità massima di sei metri;
- almeno una bombola di riserva munita di doppio erogatore o dispositivi per l'erogazione dell'aria dalla superficie posizionato, per tutta la durata dell'immersione, ad una profondità da 3 a 5 metri a discrezione del responsabile dell'unità navale, per meglio garantire le condizioni di sicurezza;
- mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso (fornito di batterie di riserva o di attacco per la ricarica continua della batteria di bordo);
- tabella riportante i numeri telefonici e/o le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso (Autorità Marittime, Ospedali, Liguria Emergenza Sanitaria, Centri Iperbarici, etc.) conforme all'allegato A.;
- cassetta di pronto soccorso;
Articolo 51
(manovre e segnalazione dell'unità di appoggio )

1. In caso di immersione con unità navale d'appoggio ancorata, l'ancoraggio dell'unità dovrà essere realizzato in maniera tale da poter essere "filato per occhio" in emergenza; in tale circostanza il punto di ormeggio dovrà essere segnalato in superficie con un galleggiante (grippiale costituito anche da un parabordo).
2. Durante l'immersione l'unità navale dovrà sempre essere presidiata da una persona in grado di manovrare ed effettuare eventuali comunicazioni di emergenza.
3. Oltre ai prescritti segnali di fonda, se previsti in relazione alla lunghezza, l'unità deve mostrare:
- durante il giorno: - una bandiera di colore rosso con diagonale bianca;
- in aggiunta ai segnali di cui sopra, la Associazione /Impresa/ Società/ Circolo Sportivo ha la facoltà di utilizzare un pallone per segnalazione di subacqueo ancorato nella zona in cui avviene l'immersione (pallone rosso con sovrastante bandiera con striscia diagonale bianca rossa)
- durante la notte:
le unità di lunghezza superiore a 12 m dovranno mostrare tre luci in linea verticale di cui quella centrale bianca e le altre di colore rosso visibili a giro di orizzonte con portata di almeno un miglio come disposto dalla Regola 27. b. i) Colreg 72.
Le unità di lunghezza inferiore dovranno mostrare il segnale previsto dal successivo art 54 per il subacqueo in superficie in ore notturne - segnale luminoso giallo intermittente visibile a giro di orizzonte a non meno di 300 metri di distanza.

Articolo 52
( Immersioni per il conseguimento di brevetti )

Nel caso di immersioni subacquee organizzate da Società/Circoli/ Sportivi/Associazioni/ Imprese per le prove di conseguimento di brevetti, dovranno essere rispettate le modalità stabilite delle modalità stabilite dalle Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute.
Per tali immersioni, il sodalizio organizzativo dovrà far pervenire alla Capitaneria di Porto di Savona - Sala Operativa - almeno 12 ore prima dell'evento anche a mezzo fax (019/856498), una nota informativa (come da allegato B) riportante:
- data, ora e luogo dell'immersione,
- numero dei partecipanti;
- nominativo dell'istruttore responsabile e degli eventuali assistenti;
- unità navale utilizzata;
- modalità operative.

Articolo 53
(immersioni guidate senza supporto di unità navali )

Durante le immersioni, presso il luogo di partenza a terra che dovrà sempre essere presidiato e dal quale i sommozzatori non potranno allontanarsi più di 100 (cento) m, dovranno essere sempre disponibili le seguenti dotazioni di sicurezza:
- apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione continua con bombola da almeno sette litri, ovvero con bombola di almeno tre litri se munita di erogatore a domanda ovvero con sistemi analoghi omologati;
- mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso (fornito di batterie di riserva);
- tabella riportante i numeri telefonici e/O le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso (Autorità Marittime, Ospedali,Liguria Emergenza Sanitaria, Centri Iperbarici, etc.) conforme all'Allegato A;
- cassetta di pronto soccorso.

Articolo 54
(segnalazione dei subacquei durante le immersioni )

Nelle immersioni diurne il responsabile dell'immersione ha l'obbligo di provvedere al segnalamento con pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a una distanza non inferiore a 300 metri.
I subacquei partecipanti all'immersione devono operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del segnale sopradetto.
Nelle immersioni notturne i subacquei partecipanti all'immersione devono segnalarsi in superficie con un segnale luminoso giallo intermittente eventualmente da applicare alla parte posteriore alta del corpo (nuca, rubinetteria, etc.) visibile a giro di orizzonte a non meno di 300 metri di distanza allorché in superficie.

Articolo 55
( Immersioni per il conseguimento di brevetti )
Nel caso di immersioni subacquee organizzate da Società/Circoli/ Sportivi/Associazioni/ Imprese per le prove di conseguimento di brevetti, dovranno essere rispettate le modalità stabilite delle modalità stabilite dalle Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute.
Per tali immersioni, il sodalizio organizzativo dovrà far pervenire alla Capitaneria di Porto di Savona - Sala Operativa - almeno 12 ore prima dell'evento anche a mezzo fax (019/856498), una nota informativa (come da allegato B) riportante:
- data, ora e luogo dell'immersione,
- numero dei partecipanti;
- nominativo dell'istruttore responsabile e degli eventuali assistenti;
- unità navale eventualmente utilizzata;
- modalità operative.

PARTE B - ATTIVITÀ SUBACQUEA SVOLTA DA PRIVATI


Articolo 56
( Immersioni diurne )

Il subacqueo nelle immersioni ha l'obbligo di segnalarsi con un pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile da una distanza non inferiore a 300 metri. Se il subacqueo in immersione è accompagnato da mezzo nautico d'appoggio, la bandiera rossa con striscia bianca diagonale deve essere issata sul mezzo nautico con le modalità di cui al precedente art.7. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico d'appoggio o dal pallone galleggiante portante la bandiera di segnalazione.
Se viene utilizzata una unità di appoggio, dovranno essere integralmente rispettate le previsioni del precedente articolo 51.
Sull'unità dovrà essere sempre presente persona in grado di fornire assistenza dotata di idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare in caso di necessità
Articolo 57
( Immersioni notturne)

Il subacqueo deve segnalarsi in superficie ed in immersione mediante un segnale luminoso giallo intermittente da applicare alla parte posteriore alta del corpo (nuca, rubinetteria, etc.) visibile a giro d'orizzonte a non meno di 300 metri di distanza allorché in superficie.
Se viene utilizzata una unità di appoggio, dovranno essere integralmente rispettate le previsioni del precedente articolo 51.
Sull'unità dovrà essere sempre presente persona in grado di fornire assistenza dotata di idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare in caso di necessità.

PARTE C - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 58
( divieti )

L'esercizio dell'attività subacquea è vietato:
- a distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
- a distanza inferiore a 200 metri dalle navi mercantili e a 300 metri dalle navi militari di qualsiasi nazionalità ancorate fuori dai porti;
- nelle zone di mare interessate dal transito delle navi per l'uscita e l'entrata nei porti e per l'ancoraggio, stabilita con apposita Ordinanza del Capo del Circondario Marittimo;
- nelle zone di mare interdette alla navigazione.

Articolo 59
( Attività subacquea nell'ambito dell'Area Marina protetta "Isola di Bergeggi")

Per tutto quanto attiene le zone di immersione ed il contingentamento del numero di subacquei , la disciplina all'interno dell'Area Marina protetta "Isola di Bergeggi" è stabilita dalla normativa speciale applicabile richiamata in premessa; per tutto ciò che attiene la disciplina di sicurezza sono invece applicabili le disposizioni del presente capo.


CAPO XII
DISIPOSIZIONI SANZIONATORIE

Articolo 60
( entrata in vigore ed abrogazione di norme )

Il presente regolamento entra in vigore il 1 maggio 2008. In pari data sono abrogate l'Ordinanza 27 in data 28 aprile 2005 ed ogni altra norma incompatibile ovvero in contrasto con il presente provvedimento.

Articolo 61
( disposizioni sanzionatorie )

I contravventori alle norme del presente regolamento, qualora il fatto non costituisca diverso o più grave illecito, saranno sanzionati con i punitivi indicati nei commi successivi ed il particolare:
a) le violazioni del Capo II - NORME GENERALI DI SICUREZZA PER LE UNITÀ DA DIPORTO saranno punite a mente dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171
b) le violazioni del Capo III - LOCAZIONE E NOLEGGIO DI UNITA' DA DIPORTO E MEZZI SIMILARI UTILIZZATI IN ATTIVITA' TURISTICO-RICREATIVE saranno punite a mente degli articoli 53 e 55 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171
c) Le violazioni dei Capi IV, V, VI,VII,VII,IX,X saranno punite a mente dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171;
d) Le violazioni del Capo XI DISCIPINA DELL'ATTIVITA' SUBACQUEA LUDICO-DIPORTISTICA saranno punite saranno punite a mente degli articoli 53 e 55 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171 ovvero, per le violazioni relative all'iscrizione ed all'esercizio dell'attività di centro immersioni o di guida subacquea, a norma dell'art 11 della L.R. 4 luglio 2001 n. 19
e) Le violazioni commesse con unità da diporto ovvero l'esercizio di attività subacquea non consentita all'interno dell'Area Marina protetta "Isola di Bergeggi" saranno sanzionati a mente della normativa speciale applicabile in tale zona di mare
Articolo 62
(Autorità competente a ricevere il rapporto)

L'autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni relative alla presente ordinanza è il Capo del Compartimento Marittimo di Savona ex art 57 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171.
Fino all'avvenuta istituzione dell'Ente di Gestione dell'Area Marina Protetta denominata "Isola di Bergeggi" i rapporti relativi alle violazioni del presente regolamento commesse all'interno della predetta zona di mare dovranno parimenti essere indirizzati al Capo del Compartimento Marittimo di Savona per le valutazioni e gli adempimenti del caso.
Il Capo del Compartimento marittimo di Savona provvederà a segnalare alla Regione Liguria le violazioni accertate in materia di attività subacquea ludico-diportistica per l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'art. 11 n.2 della L.R. 4 luglio 2001 n. 19.
Restano fermi gli obblighi di ciascuna Amministrazione circa l'effettuazione delle dovute comunicazioni all'Autorità Portuale di Savona e/o agli Enti locali competenti per l'adozione degli eventuali provvedimenti di autotulela in materia di gestione del Demanio Marittimo.


VERSIONE INTEGRALE DEL DECRETO


ASSOCIAZIONE CENTRI IMMERSIONE PROVINCIA SAVONA - CONFCOMMERCIO SAVONA | info@divingsavona.it

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